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Con decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la sanita', possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui all'articolo 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorita' competente nonche' i criteri e le modalita' da seguire.

Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-10;579~art4 · fonte su Normattiva