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Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000. Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero dallo stesso emanate di concerto con quello per l'interno, a norma dell'articolo 2 della presente legge, ovvero non rispetti le condizioni di trasporto stabilite ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e' punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-10;579~art5 · fonte su Normattiva