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Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai decreti indicati nei precedenti articoli 2, 3, 4 e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 137 e 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e, per quanto applicabili, le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.
Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993
