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Nulla e' innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili e delle materie radioattive, regolato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato ed integrato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.
Testo in vigore dal 10 agosto 1970 al 1 gennaio 1993
