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I crediti di qualsiasi specie della Cassa verso il datore di lavoro, nascenti dall'obbligo dei contributi o dalle anticipazioni di cui all'art. 15, hanno privilegio sulla generalita' dei mobili nello stesso grado del privilegio spettante ai crediti dello Stato, a norma dell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art17 · fonte del testo