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I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti e' concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, ((e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o localita' della circoscrizione in cui sono stati eletti.))
Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 30 marzo 2004
