Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, ne' al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge. Salvi gli effetti dell'anzianita' contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresi' al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volonta' del personale medesimo.
Testo vigente dal 2 agosto 1974
