Al personale contemplato nell'articolo 1 o ai loro superstiti e' garantito, a carico dell'INADEL, il trattamento di buonuscita spettante secondo gli ordinamenti di tale Istituto. Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, e' data facolta' di chiedere, a fine carriera, il trattamento piu' favorevole tra quello che spetterebbe al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2, e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL. Nel caso in cui gli interessati richiedano il trattamento degli istituti di provenienza, l'ente ospedaliero versera' all'INADEL la differenza tra tale trattamento e quello risultante dall'ordinamento dell'INADEL stesso. L'INADEL e' autorizzato a trattenere in unica soluzione, sulle indennita' di fine servizio, le somme a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovute agli istituti di provenienza dai singoli dipendenti trasferiti e ad effettuare il versamento di dette somme agli istituti creditori.

Testo vigente dal 2 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/1991

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1991

    Non è in potere della Corte costituzionale pronunciarsi nel merito quando - come nel caso di specie - nell'ordinanza di rimessione, nel prospettare la censura di costituzionalità, in riferimento al principio di eguaglianza, non si deduca un tertium comparationis rispetto al quale la disposizione impugnata sia discriminatoria, ma si chieda invece un intervento additivo diretto a modificare la struttura della norma, così come interpretata dal giudice a quo, ricomprendendovi una specifica e dettagliata disciplina di situazioni in essa non completate. In tal modo infatti si chiede alla Corte di determinare profili normativi con la determinazione di fattispecie rimesse a valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 3 Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-14;303~art3 · fonte su Normattiva