L'indennita' di anzianita' che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e' calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1 gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1 gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1 luglio 1985; i residui punti a partire dal 1 gennaio 1986. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni piu' favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennita' di anzianita' in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennita' di anzianita' sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di "sottufficiale" e di "comune". E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre e' quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 31 maggio 1982

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 4 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Manifesta infondatezza (a prescindere dalla considerazione che nel caso il giudice a quo aveva ritenuto la spettanza al ricorrente di tutti i punti di contingenza domandati). - O. n. 1155/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1155/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    LAVORO (RAPPORTO DI) - CONTINGENZA La prevista attribuzione in cifra fissa, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, del valore dei punti di contingenza maturati nel periodo 1^ febbraio 1977 - 31 dicembre 1982 è manifestamente compatibile con gli artt. 3 e 36 Cost., poiché gli eventuali scompensi ed inconvenienti eventualmente connessi all'attribuzione di siffatto trattamento, da un lato, non possono ritenersi esclusivamente propri dell'operatività delle norme di previsione (art. 5, secondo e terzo comma della legge n. 297 del 1982) anche rispetto ai rapporti di lavoro stagionali o temporanei, e, dall'altro, come già osservato con la sentenza n. 83 del 1988, non assumono rilievo dirimente della già sancita legittimità costituzionale delle medesime, attenendo soltanto ad aspetti della disciplina apprestata che rientrano nella discrezionalità del legislatore.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 5 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;297~art5 · fonte su Normattiva