Art. 59 — Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero
Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento. Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 giugno 1974, n. 303
2La L. 14 giugno 1974, n. 303 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri"
Testo vigente dal 17 agosto 1974
