Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 6 — Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi

La spesa per l'acquisto di beni e servizi non puo' superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilita' contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime. ((11)) Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico- medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanita' e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale e' posto in mobilita' d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 e' sostituito dai seguenti: "7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

  • a)prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
  • b)le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalita' di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unita' sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unita' sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
  • c)prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
  • d)prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni. 7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresi' effettuate le compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale. 7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovra' essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovra' accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati". A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico".
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 1995, n. 549

10

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 14) che "Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni liquidatorie."

Testo vigente dal 1 gennaio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 23064/2025

    11 agosto 2025
    • IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
    • SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle soppresse USL, ove, nonostante la concorrente legittimazione della Regione e della Gestione Liquidatoria, stia in giudizio solo la seconda, quest'ultima, oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, agisce o resiste, quale mandataria ex lege della Regione, anche quale sostituto processuale della stessa, ai sensi dell'art. 81 c.p.c..

    Art. 6 · Art. 81 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21807/2025

    29 luglio 2025
    • IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
    • SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

    "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, della l. 724 del 1994 - Proroga del termine - Formale provvedimento regionale di accreditamento - Necessità - Esclusione. Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella fase di transizione dal regime di convenzionamento esterno al regime di accreditamento introdotto dal d. lgs. n. 502 del 1992, le strutture già convenzionate ex l. n. 833 del 1978, che hanno accettato il sistema di remunerazione a prestazione in base a tariffe, non necessitano di un formale provvedimento regionale di accreditamento ai sensi dell'art. 8-quater, d.lgs. n. 502 del 1992, beneficiando del c.d. "accreditamento temporaneo" ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994.

    Art. 6

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/2004

    Questione inammissibile
    12 novembre 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost., «nella parte in cui attribuisce alle Regioni la responsabilità patrimoniale di tutti i debiti delle unità sanitarie locali e non delle sole obbligazioni nascenti da contratti di fornitura di beni e di servizi e, quindi, connesse con il normale svolgimento dell’attività istituzionale». L’ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, avendo il rimettente omesso qualsiasi valutazione della tesi interpretativa prospettata dalla Regione in via principale sul suo difetto di legittimazione passiva nel giudizio 'a quò, e manca altresì di una sia pur sintetica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 81 cost. · Art. 119 cost. · Art. 615 c.p.c. · Art. 186-quater c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 416/1995

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1995

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce, per ciascuna regione, un tetto massimo alla spesa per beni e servizi sanitari nel triennio 1995-97, calcolato mediante una riduzione a percentuale decrescente rispetto all'importo registrato nel 1993, sollevata dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia sotto il profilo della violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria della regioni ordinarie in materia sanitaria (assoggettando le regioni a rigide limitazioni in ordine a detti acquisti), dell'autonomia finanziaria regionale (in quanto i tetti prescindono dai concreti bilanci regionali), della speciale autonomia in materia sanitaria e finanziaria della regione Sicilia, del principio di uguaglianza, nonché sotto il profilo della irrazionalità e della incongruità rispetto al sistema di pagamento a tariffa delle aziende sanitarie ed all'obbligo di ripianamento dei disavanzi (in quanto il detto limite generalizzato creerebbe ostacoli ingiustificati alla erogazione di un servizio sanitario efficiente, penalizzando le regioni che hanno attuato una politica di riduzione dei costi proprio in tale voce di spesa). Si tratta, infatti, di un intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza, inserito in una azione complessiva, a carattere generalizzato, di risanamento della finanza pubblica, cui anche le regioni devono partecipare, essendo richiesto un impegno solidale di tutti gli enti erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni non può fungere da impropria giustificazione per esentarle da tale partecipazione. D'altra parte le riduzioni globali di spesa per l'acquisto di beni o servizi sanitari sono posti globalmente a livello regionale in previsione complessiva, in modo da consentire compensazioni nell'ambito regionale e tra i diversi tipi di beni e servizi, sicché sono possibili economie di spesa senza mettere a rischio l'erogazione di un servizio sanitario efficiente. - V. S. nn. 222/1994, 357/1993, 355/1993, 128/1993, 356/1992. red.: A. Franco

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art6 · fonte su Normattiva