L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, e' sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera b) dell'articolo stesso. La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza. Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che:

  • 1)raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • 2)sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente. I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art13 · fonte del testo