Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti, iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge. Ove si tratti della pensione d'invalidita', saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art33 · fonte su Normattiva