I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, e' soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa. L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non puo' effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione. Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 97/1971

    Questione inammissibile
    11 marzo 1971

    Perché il giudizio sulla "rilevanza" della questione possa considerarsi ritualmente compiuto, e il giudizio di legittimità cosituzionale incidentale, quindi, regolarmente instaurato, deve essere il giudice a quo, quali che siano le allegazioni difensive delle parti, a valutare l'applicabilità della norma della cui legittimità costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione. A tali esigenze non risponde l'ordinanza di rinvio, con la quale il Tribunale di Napoli, sollecitato dalla Corte costituzionale (con ordinanza di restituzione degli atti n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza della questione già da esso sollevata riguardo all'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ritenuto di doverne confermare, riproponendo la questione, l'esito positivo, solo perché sull'anzidetta disposizione della legge n. 377 del 1958 si erano basate nel processo a quo le deduzioni difensive del convenuto. È ciò senza alcun controllo, da parte del Tribunale, sulla fondatezza di questa tesi.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 27/1967

    Altra decisione
    9 marzo 1967

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli - che, con ordinanza 29 gennaio 1965, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo, legge 2 aprile 1958, n. 377, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - per un più specifico esame della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art18 · fonte del testo