Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'art. 12 e dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'art. 10 e dell'art. 14, ultimo comma. Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'art. 11. I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianita' d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, aia non influiscono sulla misura di essa:

  • a)gli anni di servizio prestato dopo il 1 agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1 ottobre 1919;
  • b)gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione. I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entita' della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione. Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'art. 14, commi primo, secondo e terzo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art15 · fonte del testo