A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Testo vigente dal 15 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1790~art4 · fonte su Normattiva