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Il Commissariato nazionale della gioventu' italiana versera' al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e gia' a carico delle Amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a sensi delle norme regolamentari gia' in vigore presso le Amministrazioni anzidette.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
