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Il Commissariato nazionale della gioventu' italiana versera' al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e gia' a carico delle Amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a sensi delle norme regolamentari gia' in vigore presso le Amministrazioni anzidette.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-24;601~art4 · fonte del testo