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All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sara' provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Erario a norma dell'art. 4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;601~art7 · fonte del testo