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A tutti gli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato alla data del 1 ottobre 1948 e a quelli assunti o riassunti in ruolo, successivamente, nonche' alle loro famiglie, si applicano le disposizioni relative al trattamento di quiescenza vigenti per gli impiegati civili dello Stato. Il personale di cui al comma precedente e' soggetto, dalla stessa data del 1 ottobre 1948, alla ritenuta in conto entrate Tesoro, nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.
Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
