Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1 ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata, con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.
Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
