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E' ammesso il cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile o di due pensioni indirette, che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto in data non posteriore al 1 ottobre 1948 ed almeno una di esse sia stata liquidata, con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art10 · fonte del testo