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I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza degli insegnanti elementari sono emessi dal provveditore agli studi da cui gli insegnanti stessi amministrativamente dipendono. Il provveditore agli studi, all'atto della cessazione dal servizio o della morte in servizio dell'insegnante, liquida, in via provvisoria, il trattamento di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art11 · fonte del testo