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I decreti di cessazione dal servizio o di collocamento in quiescenza sono trasmessi, insieme con tutti i documenti di rito, al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministero provvede alla liquidazione delle pensioni definitive e trasmette gli atti alla Corte dei conti, per la registrazione dei decreti di cessazione dal servizio e di liquidazione della pensione.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art12 · fonte del testo