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A decorrere dal 1 ottobre 1948 e' assunto dallo Stato l'onere delle pensioni e delle quote di pensioni gia' a carico del Monte pensioni liquidate o da liquidarsi a favore delle seguenti categorie di personali cessati dal servizio anteriormente alla data suddetta, nonche' a favore delle loro vedove ed orfani: 1° insegnanti delle scuole elementari pubbliche mantenute dai Comuni o dallo Stato; 2° insegnanti delle scuole elementari e dei giardini di infanzia, mantenuti all'estero dallo Stato; 3° insegnanti delle scuole elementari, direttrici ed insegnanti dei giardini di infanzia delle ex colonie italiane. La spesa relativa grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. L'onere delle pensioni e delle quote di pensioni liquidate o da liquidarsi al Monte pensioni a favore di titolari diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo e' assunto, a decorrere dal 1 ottobre 1948, dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti di cui al precedente art. 5.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art15 · fonte del testo