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Nei casi di pensioni ripartite anche con enti diversi dallo Stato, per le quali lo Stato deve, a norma del precedente art. 15, assumere l'onere delle quote gia' facenti carico al Monte pensioni, il pagamento integrale della pensione e dell'assegno di caroviveri viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso gli enti debitori delle quote a loro carico. Tali quote sono anticipate nell'ammontare che risulta corrisposto al 30 settembre 1948. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Stato, Monte pensioni ed altri enti per le quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato per intero dallo Stato, a norma dell'art. 64 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art16 · fonte del testo