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I versamenti volontari effettuati al Monte pensioni sono rimborsati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, su domanda, agli insegnanti od ai loro aventi causa, nell'importo accreditato al 30 settembre 1948. In mancanza della domanda detto rimborso viene eseguito all'atto della liquidazione del trattamento di quiescenza.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art21 · fonte del testo