Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

I crediti del Monte pensioni verso lo Stato per contributi dovuti e non versati e per quote di pensioni e indennita' per pensioni inerenti al cessato regime austro-ungarico ed interessi e spese relative, per caroviveri e indennita' di caropane, nonche' i debiti del Monte verso lo Stato per le quote di pensioni e indennita' si considerano estinti. L'importo globale dei versamenti volontari accreditati al 30 settembre 1948 dal Monte pensioni, di cui al precedente art. 21, e' versato allo Stato.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art24 · fonte del testo