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La consistenza patrimoniale del Monte pensioni risultante al 31 dicembre 1948 dal rendiconto consuntivo dell'anno medesimo, quale residua dopo l'applicazione del precedente art. 24 viene ripartita come segue:

  • a)all'E.N.P.A.S., per lire 3300 milioni per soddisfare ai maggiori oneri derivanti all'Ente stesso dall'applicazione del precedente art. 22;
  • b)alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, per l'importo necessario ad assicurare la copertura delle riserve matematiche di cui all'art. 25;
  • c)allo Stato, per l'eventuale importo rimanente. Il versamento di cui alla lettera a) sara' effettuato dalla Sezione autonoma all'E.N.P.A.S. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art27 · fonte del testo