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I periodi di servizio militare, anche se prestati anteriormente al 1 ottobre 1948, sono valutati con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, salvo che i periodi stessi siano stati riconosciuti utili in misura piu' favorevole con provvedimento degli Istituti di previdenza e siano stati versati per intero i contributi dovuti. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di applicazione della presente legge cessano i pagamenti ancora in corso per contributo di riconoscimento e di riscatto del servizio militare, rimanendo escluso, in ogni caso, il rimborso dei contributi versati.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art4 · fonte del testo