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Gli insegnanti elementari gia' iscritti al Monte pensioni che, anteriormente al 1 ottobre 1948, abbiano prestato servizi con iscrizione ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, hanno diritto di conseguire, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalita' dei servizi prestati con iscrizione agli Istituti predetti, al Monte, nonche' di quelli resi allo Stato. Il trattamento di quiescenza e' liquidato con le norme stabilite per i dipendenti dello Stato ed e' posto a totale carico dello Stato. Gli iscritti agli Istituti di previdenza di cui al primo comma i quali, anteriormente al 1 ottobre 1948, abbiano prestato servizio con iscrizione al Monte pensioni, conseguono il trattamento di quiescenza loro spettante per la totalita' dei servizi prestati considerando i servizi con iscrizione al Monte pensioni come resi con iscrizione alla Sezione autonoma per gli insegnanti istituita con l'art. 5 della legge 21 novembre 1949, n. 914. L'onere relativo ai servizi resi con iscrizione al Monte pensioni e' posto a carico dell'Istituto liquidatore.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art5 · fonte del testo