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Nei riguardi del personale civile e militare dello Stato, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni in una delle categorie di cui al primo comma del successivo art. 15 e' valutabile in pensione a carico dello Stato, qualora non sia produttivo di trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza o di altri enti.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art6 · fonte del testo