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Per gli insegnanti elementari che anteriormente al 1 gennaio 1934 furono iscritti a regolamenti speciali di Comuni aventi autonomia scolastica, il trattamento di quiescenza e' liquidato per tutto il servizio utile con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e l'onere relativo e' ripartito tra lo Stato e i Comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi. A tali effetti il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni e' considerato come servizio di Stato. La valutazione dei servizi resi con iscrizione ai regolamenti comunali si effettua in ogni caso in base alle norme dei regolamenti medesimi. Resta in facolta' dei detti insegnanti di chiedere l'applicazione del trattamento che sarebbe loro spettato in base alle norme dei regolamenti comunali, restando a carico del Comune la differenza tra tale trattamento e quello spettante in base alle norme generali per gli impiegati civili dello Stato. Il pagamento dell'intero trattamento di quiescenza viene effettuato dallo Stato, salvo rivalsa verso i Comuni delle quote poste a loro carico. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti elementari ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione posteriormente al 31 dicembre 1933, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione ai regolamenti stessi a decorrere dal 1 ottobre 1948. Le norme di cui al presente articolo si applicano pure ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, agli ispettori centrali ed in genere al personale di cui all'art. 59 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, in servizio di Stato successivamente al 30 settembre 1948.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art7 · fonte del testo