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Nei casi di ricongiunzione di servizi statali e di servizi resi ad enti con iscrizione a regolamento speciale di pensione, qualora gli enti medesimi avessero gia' risoluto i loro rapporti con l'insegnante mediante la concessione del trattamento di quiescenza spettante a norma dei propri regolamenti, oppure mediante la restituzione dei contributi versati, i servizi resi agli enti stessi e allo Stato possono essere cumulati purche' l'interessato ne faccia domanda entro novanta giorni dalla definitiva cessazione dal servizio, impegnandosi a rimborsare all'ente l'importo dei contributi o dell'indennita' ovvero quello delle rate di pensione riscosse contemporaneamente alla percezione di stipendi pensionabili, aumentato dei relativi interessi semplici al saggio legale. Il rimborso puo' effettuarsi in unica soluzione ovvero ratealmente, nel periodo che l'ente caso per caso riterra' di stabilire. Per coloro che sono stati gia' collocati a riposo la detta facolta' puo' esercitarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art8 · fonte del testo