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Agli insegnanti elementari provvisti di pensione diretta a carico dello Stato, anche se originariamente liquidata dal Monte pensioni, i quali siano stati o vengano riassunti in servizio statale con percezione di stipendio, paga o retribuzione pensionabili, si applicano le disposizioni contenute nei primi tre articoli della legge 11 aprile 1938, n. 420. Il pagamento della pensione, ove non sia stato gia' sospeso, cessa a partire dalla prima rata con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della successiva riassunzione. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge sono sospesi i recuperi in corso di quote di pensione, disposti ai sensi dell'art. 69 dell'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 420, si computano i versamenti gli effettuati al Monte pensioni ai sensi del citato art. 69.
Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
