Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, e' aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1 luglio 1987. L'importo risultante e' maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art8 · fonte su Normattiva