Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1 gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennita' diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella B unita alla presente legge.

Testo vigente dal 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-24;16~art7 · fonte su Normattiva