Art. 5 — Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico
Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianita' pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita', nella misura di:
- a)dal 1› gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita';
- b)dal 1› gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita'. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonche' ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, e' anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sara' alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, e' a carico del Fondo della Cassa predetti. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.
Testo vigente dal 30 dicembre 1988
