Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, e' soppresso.
Testo vigente dal 9 marzo 1961
