All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario. Per gli esercizi successivi non si fara' luogo ad apposita assegnazione di fondi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-15;67~art4 · fonte del testo