L'assegno previsto dall'articolo 1 compete altresi' al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 marzo 1961
