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Gli archivisti di cui al precedente art. 16 percepiscono gli assegni di sede degli archivisti addetti agli uffici diplomatici e consolari, con l'eventuale riduzione prevista per i celibi o l'eventuale maggiorazione dovuta in dipendenza della situazione di famiglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art17 · fonte del testo