Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 120 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, competono ai coniugati purche' non separati legalmente, ed a coloro che abbiano solo figli a carico. Gli assegni stessi sono ridotti del 20 per cento per i celibi o vedovi senza prole e sono invece aumentati, per i coniugati non separati legalmente, del 4 per cento per ogni figlio a carico. Agli effetti delle (disposizioni di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita'. Ai Vedovi che abbiano una o piu' figlie nubili maggiorenni con essi conviventi' ed a carico, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per gli ammogliati senza figli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art4 · fonte del testo