Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 838.
Abrogato dal 13 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 838.
Abrogato dal 13 gennaio 1974
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sugli assegni base e sulle indennita' per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario. Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 838
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art3 · fonte del testo