Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

Sugli assegni base e sulle indennita' per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario. Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art3 · fonte del testo