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Sugli assegni base e sulle indennita' per accreditamenti multipli previsti dalla tabella allegata alla presente legge per l'addetto, l'addetto aggiunto e l'assistente in sede di ambasciata si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il consigliere, il primo segretario e il secondo segretario in servizio nella stessa sede e per il medesimo personale militare in sede di legazione si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione stabiliti rispettivamente per il primo segretario, il secondo segretario e il terzo segretario. Agli emolumenti suddetti si applicano inoltre, tutte le altre disposizioni stabilite dagli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale diplomatico i coefficienti saranno determinati con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, integrata ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
