Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 838.
Abrogato dal 13 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 838.
Abrogato dal 13 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La presente legge ha effetto dal 1° luglio Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954 sono convalidati i coefficienti di maggiorazione o di riduzione ricavati, in via proporzionale, da quelli stabiliti per il personale diplomatico e consolare in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli addetti, addetti aggiunti e assistenti. Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati, per il personale celibe o vedovo senza prole gli assegni corrisposti in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 838
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;361~art34 · fonte del testo