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La presente legge ha effetto dal 1° luglio Per il periodo dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1954 sono convalidati i coefficienti di maggiorazione o di riduzione ricavati, in via proporzionale, da quelli stabiliti per il personale diplomatico e consolare in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, nella stessa sede degli addetti, addetti aggiunti e assistenti. Per il periodo dal 1° luglio 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati, per il personale celibe o vedovo senza prole gli assegni corrisposti in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1154.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
