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All'onere di lire 66.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 sara' fatto fronte per lire 34.000.000 con fondi gia' stanziati nei capitoli n. 36 (14.000.000) e n. 102 (20.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; e per lire 32.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 150 (14.000.000) e n. 188 (18.000.000) dello stesso stato di previsione della spesa. Alla copertura dell'onere di lire 33.000.000 relativa, all'esercizio finanziario 1956-57 sara' fatto fronte per lire 24.000.000 con i fondi stanziati nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il suddetto esercizio n. 35 (14.000.000) e n. 91 (10.000.000) e per lire 9.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo n. 173. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
