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Agli addetti inviati dall'Italia spetta un'indennita' di sistemazione secondo le norme stabilite dall'art. 18 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, salvo le seguenti modifiche:
- 1)al comma sesto dell'art. 18, alle parole "a prestare servizio al Ministero, ovvero collocati a disposizione" sono sostituite le altre "a prestare servizio in Italia o che comunque cessino dall'incarico all'estero";
- 2)al comma ottavo dello stesso art. 18, alle parole "Il Ministero degli affari esteri" sono sostituite le altre "il Ministero della difesa".
Testo in vigore dal 21 aprile 1958 al 13 gennaio 1974
