Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 349 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: All'atto della destinazione all'estero o del trasferimento da una ad altra sede, spetta una indennita' di sistemazione. L'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un decimo dell'assegno di sede annuo stabilito per il posto al quale il funzionario od impiegato di ruolo e' destinato o trasferito, oltre l'eventuale maggiorazione per la situazione di famiglia. Per i titolari di rappresentanze diplomatiche e per coloro che godano di alloggio demaniale o affittato a spese dello Stato l'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento. L'indennita' anzidetta e' corrisposta per intero all'atti della destinazione del trasferimento; essa si intende acquisita per una meta' con l'assunzione delle funzioni in sede e, per l'altra, allo scadere dei primi due anni di residenza nella sede stessa. Qualora, prima della scadenza del biennio, abbia luogo il trasferimento ad altra sede all'estero, la quota precedentemente non acquisita e' trattenuta sull'indennita' di sistemazione corrispondente alla nuova sede. Tale quota non puo' in ogni caso superare la meta' dell'indennita' di sistemazione prevista per la nuova sede, restando acquisita l'eventuale eccedenza. Per coloro che prima della scadenza del biennio, siano chiamati a prestare servizio al Ministero ovvero collocati a disposizione, la quota non acquisita e' trattenuta in occasione e solo nel eventualita' di successiva destinazione all'estero, sulla indennita' di sistemazione corrispondente alla nuova sede, fermo restando il limite di cui al comma precedente. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'indennita' di sistemazione si considera interamente acquisita, qualora, per qualsiasi motivo, si determini la cessazione definitiva dal servizio. Il personale destinato all'estero, oppure trasferito da una ad altra sede all'estero, che non abbia raggiunto la sua residenza, e' tenuto a restituire integramente la indennita' di sistemazione corrispostagli. Qualora la residenza non sia stata raggiunta per effetto di disposizione dell'amministrazione o per cause di forza maggiore e l'interessato comprovi di avere gia' impegnato in tutto o in parte nelle spese di sistemazione, l'indennita' corrispostagli, il Ministero degli affari esteri determina la quota di tale indennita' da considerazioni come acquisita. Tale quota non puo', comunque, superare la meta' dell'indennita' percepita, ed il beneficiario e' tenuto a restituire la quota residua.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art18 · fonte del testo