La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:
- a)per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
- b)per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.
Testo vigente dal 31 gennaio 1949
