La pensione privilegiata ordinaria, cui gli allievi dell'Accademia acquistassero diritto per infermita' o lesioni riportate in servizio e per causa al servizio, sara' liquidata:

  • a)per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed agli assegni che sarebbero loro spettati nel grado stesso;
  • b)per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed agli assegni iniziali di finanziere.

Testo vigente dal 31 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1580~art5 · fonte del testo