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Al maggior onere annuo di lire 303.397.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte: per lire 25.500.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi; per lire 242.200.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi; per lire 35.697.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1446 per lire 20.000.000, del capitolo 1473 per lire 10 milioni e del capitolo 1452 per lire 5.697.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 30 maggio 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-22;240~art2 · fonte del testo